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Riforma della Prescrizione: pregi e difetti

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di Kishore Bombaci

Trovato il punto di caduta all’interno della maggioranza sull’emendamento che riguarda la riforma della prescrizione. Il testo Pittalis dunque verrà probabilmente modificato di comune accordo fra Forza Italia, Lega e Fratelli di Italia.  Lo stesso interessato avrebbe preferito – come il sottoscritto scrivente – la versione originaria, ma, fa notare, in una coalizione occorre necessariamente cercare una sintesi tra le diverse anime.

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Originariamente il testo Pittalis riportava la disciplina della prescrizione alla legge ex Cirielli che prevedeva il termine di prescrizione calcolato quale doppio del massimo edittale di pena, salvo il limite dei sei anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni (salvo l’aumento di 1/3 in caso di atto interruttivo).

Il nuovo testo invece prevederà il mantenimento di tale regime esclusivamente in caso di sentenze di assoluzione, sia di primo che di secondo grado. Pertanto, qualora l’imputato venga assolto e il Pubblico Ministero impugni la sentenza, il termine di prescrizione del reato sarà quello sopra individuato.

Al contrario, in caso di sentenza di condanna in primo o secondo grado, si ritorna, quasi alla riforma Orlando. La prescrizione si sospende a partire dalla sentenza di primo o secondo grado per un  periodo massimo di 18 mesi per l’appello e 12 per la Cassazione e verrà conteggiata esclusivamente per l’eventuale periodo eccedente. Con una eccezione. Se il magistrato sfora il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, il blocco viene cancellato e la prescrizione verrà ricalcolata in modo favorevole all’imputato.

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Inoltre, per i reati di cui al c.d. Codice Rosso, stante il grave allarme sociale che essi ingenerano, si fa luogo all’aumento di ¼ del tempo necessario alla prescrizione.

Un sistema, apparentemente farraginoso, a doppio binario dunque, che dipende dall’esito della sentenza non definitiva.

Si poteva fare meglio? Senz’altro sì. Ma non dobbiamo dimenticare che come dice la proverbiale saggezza popolare “il meglio è nemico del bene”.

In definitiva, siamo di fronte a un punto di equilibrio fra esigenze di prevenzione-punizione e quelle di garanzia che, come sempre, debbono trovare un equo bilanciamento nel processo penale. La soluzione individuata dalla maggioranza ha dei punti indubbiamente a favore. In primo luogo, viene cancellata la riforma Bonafede, la quale aveva, di fatto, annullato la prescrizione che infatti si sospendeva “sine die” dopo la sentenza di primo grado, lasciando l’imputato  – presunto innocente per Costituzione – sulla graticola e alla gogna per tempo indeterminato.  Il fine processo mai, dunque va finalmente nell’archivio della storia con il suo carico di giustizialismo un tanto al chilo che voleva trasformare il processo penale in uno strumento di vendetta sociale.

Va anche in pensione – babypensione, invero – la riforma Cartabia “in parte qua”, che aveva introdotto il meccanismo processuale delle decadenze per fasi. Ossia se una certa fase non si concludeva entro un certo tempo, scattava il meccanismo dell’inammissibilità processuale e, sostanzialmente, il processo veniva estinto. Un correttivo necessario certamente vista la precedente esperienza di grillismo processualpenalistico, ma che aveva dato adito ad alcune criticità.

In primo luogo, una certa instabilità dei meccanismi di inammissibilità spesso arbitrari a seconda dei carichi delle singole Corti, in particolare, d’Appello. Se una Corte era “poco oberata” era più facile addivenire alla conclusione della fase processuale in questione in tempi congrui. Al contrario, con uffici molto carichi, si moltiplicavano le estinzioni processuali. Un trattamento dunque che rischiava di divenire ingiustificatamente differenziato perché dipendente dalla collocazione geografica della competenza del Giudice adito; trattamento poi, sovente sottoposto all’arbitrio del Capo dell’Ufficio che poteva decidere quali processi trattare e quali invece lasciar prescrivere.

La preannunciata riforma, tuttavia, presenta anche degli inconvenienti non da poco. In primo luogo la distinzione della prescrizione a seconda dell’esito del processo di primo e secondo grado, lede il principio costituzione di non colpevolezza costituzionalmente garantito.

In altre parole, il condannato in primo grado, al pari dell’assolto, è innocente fino al terzo grado di giudizio. Introdurre una differenziazione sul punto, potrebbe non collimare  con il disposto dell’art. 27 Cost. Vedremo il Presidente Mattarella ed eventualmente la Corte Costituzionale che cosa diranno in merito. In questa sede ci limitiamo a sottolineare un aspetto critico.

Inoltre, altro difetto, la riforma non incide sul sistema la cui natura profondamente viziata, è causa delle tanti interventi parziali della prescrizione.

Come sostiene giustamente l’Avv. Pecorella, stamattina su Il Dubbio, la lunghezza del processo deriva dal fatto che spesso il sistema non funziona e non per colpa dell’avvocato. Viviamo processi in cui i testimoni, spesso dell’accusa, non si presentano (più o meno con giustificazione), in cui i rinvii sono lunghissimi e in cui le udienze si celebrano solo la mattina e spesso solo un giorno a settimana.

In conseguenza di ciò, i carichi processuali vengono smaltiti in più tempo, i tempi scontano un difetto di razionalizzazione. Inoltre, il calo sistematico di organico, è aggravato dalla mole numerica di magistrati fuori ruolo che quindi non svolgono le loro funzioni requirenti o giudicanti.

Insomma, una situazione in perenne emergenza che ha il difetto grave di riflettersi sulla solidità del sistema, e sulle garanzie di giustizia per tutti i cittadini, siano esse vittime del reato o imputati.

 

 

(18 ottobre 2023)

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